l Giudice di pace è un magistrato popolare che ha un importante ruolo all’interno dell’ordinamento giuridico cantonale. La Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) disciplina l’organizzazione e il funzionamento di questa figura (art. 28 segg. LOG).


Il Giudice di pace:

  • funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5’000, con possibilità di sottoporre alle parti una proposta di giudizio;
  • giudica in prima istanza le cause patrimoniali fino a un valore litigioso di fr. 5'000.-, comprese quelle fondate fondate sulla Legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF);
  • decide sull'istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l'opposizione.

Il Giudice di pace non è competente per le controversie concernenti le servitù e le ipoteche legali, per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e quelle secondo la Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi.


Nelle elezioni comunali, patriziali e consortili, il Giudice di pace rilascia la Dichiarazione di fedeltà ai municipali, sindaci, presidenti e membri delle amministrazioni patriziali e consortili.


Il Comune di Isone, nel distretto di Bellinzona e nel circolo di Sant’Antonino fa capo alla Giudicatura di Pace del Circolo di Sant’Antonino
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